Art. 9.
(Istituzione della Direzione centrale e del Nucleo speciale di polizia per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
      2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un Nucleo speciale di polizia, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.
      3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione

 

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del gioco d'azzardo clandestino, il Nucleo speciale di polizia:

          a) ispeziona i locali di gioco, i locali amministrativi, i libri sociali e i dati contabili, gli uffici comunali e gli atti amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove ha luogo la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;

          b) tiene sotto osservazione e controllo i dipendenti, i soci e gli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi;

          c) garantisce il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento di cui all'articolo 4 nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

      4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni indicate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.